mercoledì 8 febbraio 2012

La conservazione dedicata!

La normativa vigente nel nostro Paese consente la conservazione delle cellule staminali di cordone ombelicale per uso dedicato, al neonato o ad un consanguineo, presso le banche di sangue placentare esistenti sul territorio nazionale, qualora esistano determinate condizioni:


  • patologie presenti nel neonato al momento della nascita o evidenziate in epoca prenatale o in un familiare stretto al momento della raccolta o pregresse e trattabili con le cellule staminali
  • famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti appropriato l’utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale
Il decreto ministeriale 18 novembre 2009 “Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato" consente anche la conservazione per uso autologo dedicato nel caso di particolari patologie non ancora comprese nell’elenco di cui all’allegato al decreto stesso, ma per le quali sussistono comprovate evidenze scientifiche di un possibile impiego di cellule staminali del sangue da cordone ombelicale anche nell’ambito di sperimentazioni cliniche approvate secondo la normativa vigente, previa presentazione di una documentazione rilasciata da un medico specialista nel relativo ambito clinico. Tale conservazione viene autorizzata dal responsabile delle Banca sentito il parere di un apposito gruppo tecnico multidisciplinare coordinato dal Centro Nazionale Trapianti, e avviene con oneri a carico del SSN.
Al di fuori delle suddette condizioni, essendo l’attività di raccolta ad uso autologo ancora gravata da rilevanti incertezze in ordine alla capacità di soddisfare eventuali esigenze terapeutiche future e dunque non sussistendo evidenze scientifiche a sostegno dell’efficacia di tale ipotesi, non è consentita sul territorio nazionale la raccolta del sangue cordonale autologo per l’uso futuro.
E' consentita, a chi volesse comunque conservare il campione di sangue placentare ad uso personale, l’esportazione di tale campione presso strutture operanti all’estero, previo rilascio del nulla osta all’esportazione da parte delle Regioni o Provincie autonome territorialmente competenti secondo le modalità previste dall’accordo Stato Regioni 29 aprile 2010.

FONTE: http://www.salute.gov.it

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